Impedimento e aspettativa
Chi è avvezzo ad occuparsi di rapporti di lavoro sa cos'è un'aspettativa: un periodo di tempo durante il quale il lavoratore sta assente per una ragione specifica (solitamente gravi motivazioni familiari, impedimento a svolgere la prestazione per ragioni di salute o conseguentemente ad una gravidanza), durante il quale non percepisce retribuzione e non matura anzianità. L'aspettativa ha sul rapporto di lavoro un effetto sospensivo e non estintivo. Presupposto dell'assenza è un impedimento (normato dai contratti) a svolgere per un prolungato periodo di tempo, comunque determinato, la prestazione lavorativa.
Differimento dei processi, no estinzione
La norma approvata dalla Camera dei Deputati del c.d. del "legittimo impedimento" evoca nella mia mente il concetto dell'aspettativa. laddove per periodo di assenza deve intendersi l'oggettiva impossibilità per il presidente del consiglio e per i ministri a persenziare alle udienze in costanza di incarico ministeriale. Come l'aspettativa non estingue il rapporto di lavoro, così il legittimo impedimento non estingue i procedimenti giudiziari. Come l'aspettativa sospende la decorrenza dell'aznianità di servizio, così il legittimo impedimento sospende (facendone salvi i benefici effetti di ordine giudiziario) la decorrenza dei termini di prescrizione. Diciamo per semplicità che la norma del legittimo impedimento costituisce, sotto il profilo tecnico, un differimento dello svolgimento dei processi senza lesione dell'ordinamento giuridico e delle funzioni giudiziarie.
La valutazione politica
Altra cosa è il significato politico. Sotto il profilo politico ritengo che il giudizio su questa norma vada inquadrato in un contesto più complesso che si compone da un lato della scure del c.d. processo breve, vera mannaia e tragedia politica da evitare con ogni forza ed espediente, dall'altro dell'iter di modifica della Costituzione relativamente all'approvazione del c.d. lodo Alfano bis. Sul punto credo che una riflessione seria sull'opportunità di rimuovere situazioni di incompatibilità tra processi giudiziari e funzioni di governo vada fatta, agendo ad esempio sui tempi dei processi che vedono come attori esponenti del governo. Non mi sembra deprecabile il principio secondo cui il presidente del consiglio possa definire l'agenda di governo prescindendo dal calendario delle udienze che lo riguardano. Certo che il principio dovrebbe valere, e in effetti nel testo di legge è così previsto, sia per i procedimenti (penali) che vedono il presidente del consiglio, o un ministro, comparire come imputato, sia come attore (parte lesa). Mi spiego meglio: se il presidente è oggettivamente impedito a presenziare in udienza, lo è anche quando dovrebbe avviare procedimenti giudiziari che lo vedono come accusatore e non solo per difendersi. Non è un dettaglio da trascurare. A conclusione di questo ragionamento mi chiedo: è opportuno che un cittadino con numerosi procedimenti giudiziari in corso faccia il presidente del consiglio? Forse sarebbe meglio evitare... no?
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